

Mitt
UGL Viabilità e Logistica
FNILT/CSE
Oggetto:
Alla cortese attenzione della
Direzione Generale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
OGGETTO:
Criticità riscontrate nei controlli ispettivi sul trasporto su strada e invito alle parti
sociali a garantire la massima tutela dei lavoratori e delle imprese
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nelle persone di:
Mario Zotti, Segretario Generale FNILT-CSE
Domenico Lizzi, Responsabile Nazionale Conducenti UGL Viabilità e Logistica
espongono quanto segue.
Premessa dei fatti
Nel corso di un recente controllo ispettivo presso un’impresa di autotrasporto con sede in
Campania, è stata notificata una sanzione amministrativa per presunti superamenti dei tempi
di guida risalenti a 15 mesi prima, già giustificati dal conducente mediante annotazione su
strisciata tachigrafica ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Nel successivo confronto con l’ispettore incaricato, è emerso che:
- non era a conoscenza dell’art. 12 del Reg. 561/2006 e delle relative deroghe;
- non era adeguatamente a conoscenza delle disposizioni del Reg. (UE) n. 165/2014, richiamato nel verbale ma
non pertinente ai tempi di conservazione; - l’attività ispettiva è stata condotta esclusivamente tramite software, senza alcuna
valutazione tecnico-giuridica del contesto.
Tale circostanza evidenzia una criticità strutturale nell’attività ispettiva.
Erroneità dell’acquisizione dei dati oltre i 12 mesi
Nel verbale è riportata la formula:
“ATTESO CHE DALL’ESAME DEI FILES DELLE REGISTRAZIONI DEI
TACHIGRAFI DIGITALI DEL CONDUCENTE SONO RISULTATE LE SEGUENTI
VIOLAZIONI…”
Tale affermazione è giuridicamente inammissibile, poiché: - l’acquisizione dei dati è avvenuta oltre il periodo legale di conservazione;
- il conducente e l’impresa non erano più obbligati a conservare tali documenti;
- l’uso di dati non più obbligatoriamente conservabili viola il principio di tipicità della
prova amministrativa; - si determina una lesione del diritto di difesa, poiché il lavoratore non può più
produrre documentazione che la legge non gli impone di conservare.
La Lettera Circolare INL n. 1/2017, firmata dal Direttore Paolo Pennesi, stabilisce che:
- i dati tachigrafici devono essere conservati per almeno 12 mesi;
- trascorso tale periodo cessa ogni obbligo di conservazione;
- la documentazione tachigrafica costituisce documentazione probante solo entro i 12
mesi; - non è possibile estendere tale obbligo ai 5 anni previsti per il LUL;
- l’ispettore deve attenersi ai limiti probatori derivanti dalla normativa europea.
Ne consegue che una contestazione emessa oltre i 12 mesi non può fondarsi
sull’esibizione di documenti che la normativa non impone più di conservare.
Le scriventi Organizzazioni rilevano con preoccupazione:
- assenza di formazione specifica degli ispettori sui regolamenti europei del trasporto
su strada; - utilizzo di software automatici senza verifica giuridica delle risultanze;
- mancata conoscenza dell’art. 12 del Reg. 561/2006, che comporta l’impossibilità di
distinguere tra infrazione e deroga legittima; - acquisizione e utilizzo di dati oltre il periodo legale di conservazione, con
conseguente violazione dei principi di legalità, proporzionalità e difesa; - richiamo improprio a regolamenti (es. Reg. 165/2014) non pertinenti ai tempi di
conservazione.
Tali elementi configurano un quadro che richiede un intervento urgente e chiarificatore.
In attesa di un pronunciamento ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si invitano
tutte le organizzazioni datoriali e sindacali del settore a: - informare tempestivamente i propri iscritti della situazione in atto;
- adottare, in via prudenziale, sistemi di conservazione dei dati tachigrafici oltre i 12
mesi, ove tecnicamente possibile; - sensibilizzare imprese e conducenti sull’importanza di archiviare copia della
documentazione tachigrafica, anche mediante strumenti personali, fino a chiarimento
definitivo della metodologia ispettiva.
Tale indicazione ha carattere temporaneo e cautelativo, finalizzato esclusivamente alla
tutela dei lavoratori e delle imprese.
Le scriventi Organizzazioni stanno formalizzando la richiesta di un incontro urgente
con la Direzione Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di: - acquisire chiarimenti sulla formazione del personale ispettivo;
- verificare la corretta applicazione della normativa europea e delle circolari interne;
- definire procedure uniformi e trasparenti;
- garantire la tutela dei lavoratori e delle imprese del settore.
Con Cordialità
Mario Zotti Segretario Generale FNILT/CSE
Domenico Lizzi Responsabile Nazionale Conducenti UGL Viabilità e Logistica
Di seguito il modello scaricabile per l’organizzazione e la conservazione delle strisicate tachigrafiche.
ATTENZIONE…il modello è un Atto di Notorietà e chiunque effettui dichiarazioni false ne rrisponde legalmente.
RICORDA…L’Atto deve essere firmato dall’azienda e dal dipendente e deve essere integrato con fotocopia della strisciata da ambo i lati.
