Mitt
UGL Viabilità e Logistica
FNILT/CSE

Oggetto:
Alla cortese attenzione della
Direzione Generale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro

OGGETTO:
Criticità riscontrate nei controlli ispettivi sul trasporto su strada e invito alle parti
sociali a garantire la massima tutela dei lavoratori e delle imprese

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nelle persone di:
Mario Zotti, Segretario Generale FNILT-CSE
Domenico Lizzi, Responsabile Nazionale Conducenti UGL Viabilità e Logistica
espongono quanto segue.
Premessa dei fatti
Nel corso di un recente controllo ispettivo presso un’impresa di autotrasporto con sede in
Campania, è stata notificata una sanzione amministrativa per presunti superamenti dei tempi
di guida risalenti a 15 mesi prima, già giustificati dal conducente mediante annotazione su
strisciata tachigrafica ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Nel successivo confronto con l’ispettore incaricato, è emerso che:

  • non era a conoscenza dell’art. 12 del Reg. 561/2006 e delle relative deroghe;
  • non era adeguatamente a conoscenza delle disposizioni del Reg. (UE) n. 165/2014, richiamato nel verbale ma
    non pertinente ai tempi di conservazione;
  • l’attività ispettiva è stata condotta esclusivamente tramite software, senza alcuna
    valutazione tecnico-giuridica del contesto.
    Tale circostanza evidenzia una criticità strutturale nell’attività ispettiva.
    Erroneità dell’acquisizione dei dati oltre i 12 mesi
    Nel verbale è riportata la formula:
    “ATTESO CHE DALL’ESAME DEI FILES DELLE REGISTRAZIONI DEI
    TACHIGRAFI DIGITALI DEL CONDUCENTE SONO RISULTATE LE SEGUENTI
    VIOLAZIONI…”
    Tale affermazione è giuridicamente inammissibile, poiché:
  • l’acquisizione dei dati è avvenuta oltre il periodo legale di conservazione;
  • il conducente e l’impresa non erano più obbligati a conservare tali documenti;
  • l’uso di dati non più obbligatoriamente conservabili viola il principio di tipicità della
    prova amministrativa;
  • si determina una lesione del diritto di difesa, poiché il lavoratore non può più
    produrre documentazione che la legge non gli impone di conservare.
    La Lettera Circolare INL n. 1/2017, firmata dal Direttore Paolo Pennesi, stabilisce che:
  1. i dati tachigrafici devono essere conservati per almeno 12 mesi;
  2. trascorso tale periodo cessa ogni obbligo di conservazione;
  3. la documentazione tachigrafica costituisce documentazione probante solo entro i 12
    mesi;
  4. non è possibile estendere tale obbligo ai 5 anni previsti per il LUL;
  5. l’ispettore deve attenersi ai limiti probatori derivanti dalla normativa europea.
    Ne consegue che una contestazione emessa oltre i 12 mesi non può fondarsi
    sull’esibizione di documenti che la normativa non impone più di conservare.
    Le scriventi Organizzazioni rilevano con preoccupazione:
  • assenza di formazione specifica degli ispettori sui regolamenti europei del trasporto
    su strada;
  • utilizzo di software automatici senza verifica giuridica delle risultanze;
  • mancata conoscenza dell’art. 12 del Reg. 561/2006, che comporta l’impossibilità di
    distinguere tra infrazione e deroga legittima;
  • acquisizione e utilizzo di dati oltre il periodo legale di conservazione, con
    conseguente violazione dei principi di legalità, proporzionalità e difesa;
  • richiamo improprio a regolamenti (es. Reg. 165/2014) non pertinenti ai tempi di
    conservazione.
    Tali elementi configurano un quadro che richiede un intervento urgente e chiarificatore.
    In attesa di un pronunciamento ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si invitano
    tutte le organizzazioni datoriali e sindacali del settore a:
  • informare tempestivamente i propri iscritti della situazione in atto;
  • adottare, in via prudenziale, sistemi di conservazione dei dati tachigrafici oltre i 12
    mesi, ove tecnicamente possibile;
  • sensibilizzare imprese e conducenti sull’importanza di archiviare copia della
    documentazione tachigrafica, anche mediante strumenti personali, fino a chiarimento
    definitivo della metodologia ispettiva.
    Tale indicazione ha carattere temporaneo e cautelativo, finalizzato esclusivamente alla
    tutela dei lavoratori e delle imprese.
    Le scriventi Organizzazioni stanno formalizzando la richiesta di un incontro urgente
    con la Direzione Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di:
  • acquisire chiarimenti sulla formazione del personale ispettivo;
  • verificare la corretta applicazione della normativa europea e delle circolari interne;
  • definire procedure uniformi e trasparenti;
  • garantire la tutela dei lavoratori e delle imprese del settore.
    Con Cordialità
    Mario Zotti Segretario Generale FNILT/CSE
    Domenico Lizzi Responsabile Nazionale Conducenti UGL Viabilità e Logistica

Di seguito il modello scaricabile per l’organizzazione e la conservazione delle strisicate tachigrafiche.

RICORDA…L’Atto deve essere firmato dall’azienda e dal dipendente e deve essere integrato con fotocopia della strisciata da ambo i lati.

Di Willy

Willy Sicurezza e legalità nel trasporto-Associazione dei conducenti e delle loro famiglie

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